Dalla Conferenza nazionale Ecm
Quasi 35.000 eventi formativi tra residenziali e Fad (di cui l’8% dedicati agli odontoiatri) proposti dai 1.400 provider accreditati, e rivolti a 1.200.000 professionisti della sanità: sono alcuni dei numeri relativi al 2014 snocciolati alla VI Conferenza nazionale Ecm del 24 e 25 novembre a Roma, da sempre l’occasione per fare il bilancio annuale sul programma nazionale Ecm, sui sistemi di valutazione e di verifica e sulla relativa certificazione dei crediti.
Ecco di seguito i principali obblighi e indicazioni per i professionisti relativi al triennio 2014-2016, così come stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua (Cnfc) con la determina del 23 luglio-10 ottobre 2014.
? L’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 è confermato in 150 crediti.
? È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l’intero debito formativo anche mediante formazione a distanza (Fad).
? È prevista la possibilità, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti per il triennio 2014-2016, riportandoli dal triennio precedente secondo gli stessi criteri individuati dalla determina della CNFC del 17 luglio 2013.
? Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. In particolare il professionista sanitario dovrà acquisire, ogni anno del triennio, un ammontare di crediti Ecm compreso in un range che va da un minimo del 50% a un massimo del 150% dell’obbligo formativo annuo.
? Solo i crediti Ecm acquisiti nel rispetto delle norme concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell’obbligo formativo individuale con crediti conseguiti in osservazione delle regole non consente di ottenere la certificazione Ecm di conformità, anche con un numero di crediti superiori all’obbligo formativo.
?I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’interno del dossier formativo.
La normativa completa è disponibile su http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
Vincenzo Marra
Giornalista Italian Dental Journal